Mobilità sostenibile e welfare aziendale: i chiarimenti del Fisco su imposizione fiscale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito se l’utilizzazione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, compreso l’utilizzo di un’APP, possa rientrare tra le iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 21 marzo 2024, n. 74).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro.

Il comma 2, lettera f), prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari.

In relazione all’ambito di operatività della citata lettera f), affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;

  • le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;

  • le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100, comma 1, del TUIR.

L’Agenzia ha già avuto modo di precisare, nella risoluzione n. 55/2020, che si configura la fattispecie disciplinata da tale disposizione nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione. Inoltre, nella risposta n. 461/2019 è stato affermato che rientra nella citata lettera f) anche l’utilità in natura recata ai dipendenti dal servizio di car pooling aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro, attraverso piattaforma informatica, per il tragitto casa-lavoro-casa

 

Nel caso di specie, la Società non ha ancora predisposto il piano di welfare e i suddetti servizi saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l’assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit. I servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.

La Società afferma che si tratta di una iniziativa legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all’esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente, nonché promuovere l’uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.

Ciò posto, l’Agenzia ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, compreso l’utilizzo dell’APP, rispondendo alle finalità di ”utilità sociale”, possano rientrare nella previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR.

Lavoratori italiani all’estero, fissate le retribuzioni convenzionali per l’anno 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito la misura delle retribuzioni convenzionali del 2024 per i lavoratori all’estero (D.M. 6 marzo 2024).

Pubblicato sulla G.U. del 19 marzo scorso il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all’estero a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024.

 

Le suddette retribuzioni convenzionali costituiscono la base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

 

Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

 

I valori convenzionali individuati e riportati nelle tabelle allegate al decreto, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

 

In caso di lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, l’articolo 2 del decreto stabilisce che la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

 

Le tabelle riportano i valori delle retribuzioni convenzionali per le seguenti categorie di lavoratori: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.

CCNL Case di Cura: i sindacati chiedono l’apertura del tavolo negoziale

Tema del confronto secondo i sindacati dovrà essere l’aumento dei salari, al pari del personale della sanità pubblica

Nei giorni scorsi i sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno chiesto tramite una lettera indirizzata all’Aiop, all’Aris ed al Ministero della Salute l’apertura dei negoziati per rinnovare il CCNL del personale delle strutture sanitarie private. 
Secondo i sindacati tale rinnovo è divenuto necessario in quanto sono trascorsi più di 3 anni dall’ultimo rinnovo contrattuale sottoscritto nel 2020, con conseguente perdita del potere di acquisto delle retribuzioni a causa dell’aumento vertiginoso dei tassi di inflazione superiore al 16%.
A maggior ragione è considerata una discriminante il fatto che per i dipendenti del comparto della sanità pubblica si è provveduto a rinnovare il CCNL 2019/2021 e l’ARAN ha fissato per il prossimo 20 marzo l’apertura della trattativa per il rinnovo del triennio 2022/2024.
Intenzione dei sindacati è valorizzare l’attività che viene svolta nel settore, attraverso il rinnovo del contratto, con conseguente riconoscimento dei medesimi salari previsti per il personale pubblico.

Ammortizzatori sociali, obblighi delle cooperative portuali

Forniti chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo di questa tipologia di datori di lavori (INPS, messaggio 19 marzo 2024, n. 1167).

In considerazione delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 234/2022) all’articolo 20 del D.Lgs. n. 148/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative (D.P.R. n. 602/1970) che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

Pertanto, l’INPS, dopo la circolare n. 101/2023, è tornata sull’argomento, anche alla luce di richieste pervenutegli, per fornire chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, e per illustrare i nuovi codici di autorizzazione attribuiti alle medesime a decorrere da aprile 2024.

In particolare, anche le cooperative in argomento sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento del FIS e della CIGS.

Contributo FIS

Le società cooperative in argomento, contrassegnate dal codice di autorizzazione “4B”, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, se non coperti dalle tutele previste dai Fondi di solidarietà costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS.

Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le suddette aliquote – ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo – sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti espressamente esclusi dal decreto istitutivo del FIS.

Contributo CIGS

Le società cooperative in trattazione sono anche tenute ad applicare la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Tali datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo ordinario, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sia per i lavoratori soci, sia per i lavoratori non soci.

I nuovi codici di autorizzazione

L’INPS informa che sulle matricole contributive delle società cooperative in argomento, viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.

A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo viene adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto.

Regolarizzazione periodo gennaio 2024-marzo 2024

Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore: “M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”; “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”; “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”; “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese.

L’INPS, infine sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi da gennaio 2024 a marzo 2024, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024.

 

 

CIPL Edilizia Cooperative Ravenna: definito l’EVR 2024

La prima tranche dell’EVR viene erogata con la busta paga di aprile

Il 13 marzo scorso le Associazioni datoriali, Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, Agci Emilia Romagna e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil della Romagna, si sono incontrate per deliberare sulla quantificazione  dell’EVR 2024 relativo al CIPL per i lavoratori edili dipendenti da aziende del movimento cooperativo della provincia di Ravenna, come previsto dall’art. 11 del Testo Unico siglato il 14 marzo 2022. Stabilito l’esito positivo dei 5 indicatori, si è decisa l’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione in 2 tranche di uguale importo: la prima con la retribuzione di aprile 2024 e la seconda con quella di ottobre 2024. 
L’emolumento, come precisato nel verbale, spetta ai lavoratori con la qualifica di impiegato, operaio e apprendista professionalizzante che risultano in forza nel periodo nel quale avviene la misurazione dei parametri, vale a dire quello che va dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 (anno edile 2023), e alla data del 13 marzo 2024. 
L’importo complessivo dell’EVR è riproporzionato in base ai mese di durata del rapporto di lavoro nel suddetto periodo di maturazione dei parametri. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero. 
Per i lavoratori part-time, l’importo complessivo dell’EVR è riproporzionato sulla base dell’orario di lavoro nel periodo 1° ottobre 2022-30 settembre 2023. L’EVR è omnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale, compreso il Tfr e non è cumulabile ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa edile di Ravenna. Inoltre, non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam

Edilizia Cooperative
Livello Minimo Contingenza Edr Altre indennità Totale 4% dei Minimi
8 2.082,99 544,46 10,33 170,00 2.807,78 1.000
7 1.748,20 537,48 10,33 170,00 2.466,01 839,00
6 1.499,74 530,98 10,33 0 2.041,05 720,00
5 1.274,35 525,21 10,33 0 1.809,89 612,00
4 1.140,63 521,7 10,33 0 1.672,66 548,00
3 1.061,02 519,54 10,33 0 1.590,89 509,00
2 952,69 516,62 10,33 0 1.479,65 457,00
1 833,21 513,6 10,33 0 1.357,14 400,00