Corretto trattamento fiscale degli interessi passivi versati a seguito di adesione

L’Agenzia delle entrate si è espressa in merito ad un quesito sulla deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione (Agenzia delle entrate, risposta 20 agosto 2024, n. 172).

L’Agenzia delle entrate ha contestato alla società istante alcuni rilievi in materia di transfer pricing che hanno interessato, in particolare, la misura della remunerazione riconosciuta alla stessa dalla società controllata, per il passaggio della delega di gestione di una terza società.

Attraverso la sottoscrizione di un Accordo, la società istante e la Direzione regionale hanno definito le contestazioni pendenti, identificando la remunerazione che la società controllata avrebbe dovuto corrispondere, in coerenza con la disciplina propria dei prezzi di trasferimento.

L’Accordo ha avuto esecuzione con la definizione degli atti di conciliazione e di adesione relativi ai singoli periodi d’imposta, tenuto conto delle maggiori imposte versate e degli interessi per ritardato versamento.

 

Il quesito posto dalla società istante, dunque, concerne il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

 

Al riguardo, l’Agenzia riconferma l’orientamento espresso nella risposta n. 541/2022, nell’ambito della quale è stato statuito che la deducibilità degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

 

Gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi, separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono.

 

Nella risposta, inoltre, si fa riferimento a un analogo principio già elaborato dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 178/2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui era stato affermato che l’articolo 63 del TUIR (attuale articolo 96) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori.

 

In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l’autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall’articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

Assicurazione per studenti e personale della scuola: le indicazioni applicative per la proroga 2024-2025

In attuazione dell’articolo 9 del Decreto Omnibus la tutela è stata estesa al nuovo anno scolastico (INAIL, nota n. 8522/2024).

L’articolo 9, comma 1 del D.L. 113/2024 (cosiddetto Decreto Omnibus) ha esteso la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025.

Di conseguenza, l’INAIL ha emanato la nota in argomento con le indicazioni applicative in materia. In particolare, ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento.

Invece, per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, dal 1° luglio 2024 l’importo del premio annuale a persona è aggiornato in 10,40 euro.

A seguito della rivalutazione, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, risulta uguale a 10,05 euro.

Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’INAIL entro il 30 novembre, per l’importo di 10,05 euro a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% (articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124). Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

Inoltre, per i docenti, le scuole e istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2024 e di rata 2025 con l’autoliquidazione 2024/2025, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2024, le retribuzioni corrisposte nel 2024 ai lavoratori in questione assicurati alla voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l’anno 2024 sarà versato il premio di rata dell’anno 2025.

 

CCNL Enti Lirici: i sindacati chiedono un incontro

Nei giorni scorsi i sindacati Fistel Cisl, Cgil Slc e Uilcom hanno richiesto un incontro con il Ministro della Cultura al fine di discutere sulla riforma delle Fondazioni Lirico Sinfoniche evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo sulla validazione del CCNL sottoscritto il 30 novembre 2023.

Regime IVA con meccanismo di inversione contabile per le cessioni di gas e di energia 

Con il principio di diritto del 12 agosto 2024, n. 2, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

L’articolo 17, sesto comma, lettera d-quater), del decreto IVA prevede, a partire dal 2015, l’applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. ”reverse charge”) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

 

In particolare, l’articolo 7bis, comma 3, del decreto IVA dispone che, le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  • quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato;

  • quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

L’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE, recepita in Italia con il D.L. n. 73/2022 comporta, dunque, che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

 

Pertanto l’Agenzia delle entrate chiarisce che, laddove per effetto dell’aggiornamento dei prezzi relativi all’energia ceduta si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate nel periodo ante 2015, i maggiori compensi ricevuti ad integrazione di quelli già percepiti ante 2015 andranno fatturati ordinariamente addebitando l’IVA in rivalsa, in quanto in origine non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile.

 

In definitiva, il regime di ”reverse chargenon si applica a note di credito riferite a fatture emesse anteriormente all’entrata in vigore dell’applicazione del regime di inversione contabile.

 

 

Esonero contributivo parità di genere: le modalità di trasmissione richieste

Forniti chiarimenti anche sul differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 13 agosto 2024, n. 2844).

L’INPS è intervenuto in materia di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere, fornendo chiarimenti sulla modalità di trasmissione delle richieste. 

Infatti, i datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione citata hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui (articolo 5, Legge n. 162/2021). 

L’Istituto ha rammentato i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all’agevolazione in questione. In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore. 

Peraltro, ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in
conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. La circolare INPS n. 137/2022 ha precisato che, per accedere all’esonero, le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN“. 

Presentazione domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023

I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono
rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella citata circolare 137/2022.

Nel caso nel quale il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, la stessa domanda, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. 

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante. 

Infine, i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, non dovranno ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.