Tutela assicurativa degli studenti: l’erogazione delle prestazioni sanitarie

Forniti chiarimenti in materia di prestazioni integrative riabilitative in caso di frequenza della scuola durante il periodo di inabilità temporanea (INAIL, nota 5 dicembre 2024, n. 11322).

L’INAIL ha fornito chiarimenti sulle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare le prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.

L’Istituto, peraltro, è intervenuto in materia per rispondere ad alcuni quesiti e lo ha fatto innanzitutto osservando che la tutela assicurativa degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche è stata codificata dall’articolo 4, comma 1, n. 5) del D.P.R. n.
1124/1965 e dall’articolo 1, comma 3, n. 28).

In effetti, l’estensione dell’ambito operativo della tutela stabilita per l’anno scolastico e accademico 2023/2024 dall’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) e per l’anno scolastico/accademico 2024-2025 dall’articolo 9 del D.L. n.113/2024, ha riguardato l’ambito operativo della tutela assicurativa con riferimento all’occasione di lavoro e non le prestazioni.

Agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo
dell’inabilità temporanea, se il medico dell’INAIL ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.

Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto il D.Lgs.n. 81/2015 ha introdotto con l’articolo 41, comma 3, il
sistema duale con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea).
Inoltre, aggiunge l’INAIL, l’eventualità che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica è frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.

CCNL Vigilanza Privata: disciplinate le modalità di erogazione dell’Una Tantum

Le Parti Sociali hanno definito le modalità di erogazione dell’Una Tantum di cui agli accordi del 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024

Agci, Anivp, Assiv, Confcooperative Lavoro e Servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil in data 2 dicembre 2024 hanno disciplinato le modalità di erogazione dell’Una tantum di cui agli accordi del 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024. I lavoratori aventi diritto all’erogazione delle tranche di Una Tantum sono quelli inquadrati sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) sia nel ruolo amministrativo di cui all’art. 31 del CCNL in forza nel settore alla data del 30 maggio 2023, con le seguenti modalità:
– prima e seconda tranche di 135,00 euro (per i lavoratori inquadrati al 4° livello da riparametrarsi per gli altri livelli d’inquadramento e per i lavoratori part-time) previste in pagamento per i mesi di settembre 2023 e settembre 2024 sono da riconoscere per intero al personale inquadrato sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) che nel ruolo amministrativo di cui all’art. 31 del CCNL. In caso di difformi applicazioni da parte delle imprese rispetto a quanto sopra definito, le tranches suddette saranno versate agli aventi diritto che non l’avessero ancora percepita con la mensilità di novembre 2024;
– terza tranche pari a 130,00 euro (per i lavoratori inquadrati al 4° livello da riparametrarsi per gli altri livelli e per i lavoratori part time) con la retribuzione del mese di settembre 2025, a condizione che sia ancora in forza al momento dell’erogazione della tranche. Ai lavoratori, interessati da procedure di cambio appalto nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2024 ed il 30 settembre 2025, il pagamento della terza tranche di una tantum sarà corrisposto dall’impresa uscente, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, pro quota per ogni mese di effettiva permanenza in servizio alle proprie dipendenze e I’eventuale importo residuo verrà liquidato dall’impresa subentrante nei tempi ed alle condizioni sopra previste.
Le Parti Sociali hanno precisato che gli importi di Una Tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto. 

CIPL Agricoltura Operai Brindisi: sottoscritto il contratto di rinnovo

Previsti aumenti del 4% a partire da ottobre 2024 e maggiori tutele per gli operai agricoli

Nei giorni scorsi le Parti sociali hanno siglato il il contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi, scaduto il 31 dicembre scorso, con validità fino al 31 dicembre 2027
Il contratto prevede l’incremento delle retribuzioni del 6,5% da corrispondere attraverso due tranche:
– 4% con decorrenza 1° novembre 2024;
– 2,5% dal 1° gennaio 2025. 
Tra i temi principali, è stato trattato quello della parità di genere, del contrasto al lavoro nero e delle evasioni ed elusioni contributive. Invero, con il rinnovo si è voluto stimolare l’adesione alla Rete nazionale del lavoro agricolo di qualità e sollecitare la sezione territoriale della rete per il lavoro agricolo di qualità di Brindisi al fine di promuovere iniziative efficaci di contrasto alla intermediazione illegale, al lavoro nero ed alla elusione ed evasione contributiva, attraverso piani di vigilanza attiva rivolta alle sacche di reticenza ala legalità e trasparenza; promuovere e realizzare piani di apprendimento linguistico e di formazione mirata; attivare corsi per Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza. 
Di seguito, gli ulteriori punti qualificanti del contratto: promuovere azioni positive sulle questioni del trasporto e delle politiche abitative valorizzando e qualificando il lavoro del tavolo permanente Prefettizio per il contrasto al caporalato; implementare le misure di sostegno integrativo ai lavoratori garantendo la tutela con misure che sappiano colmare le lacune della previdenza e della sanità pubblica e della previdenza integrativa nazionale; sperimentare, ove possibile, l’introduzione di pratiche di contrattazione aziendale finalizzate alla gratificazione dell’impegno lavorativo in situazioni di comprovata crescita economica.

I chiarimenti dell’Agenzia sull’applicazione dell’agevolazione “Prima casa under 36”

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36, facendo chiarezza in merito alla proroga dei termini per la spettanza del beneficio introdotta dall’ articolo 3, comma 12-terdecies, del D.L. n. 215/2023 (Agenzia delle entrate, principio di diritto 5 dicembre 2024, n. 5).

L’articolo 64, comma 6, del D.L. 73/2021 ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di soggetti under 36, nell’anno in cui l’atto è rogato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che per “prime case” si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986.

 

L’agevolazione, originariamente, andava applicata agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, temine poi sostituito dall’articolo 1, comma 74, della Legge n. 197/2022. Successivamente, l’articolo 3, comma 12-terdecies, del D.L. n. 215/2023, convertito con la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione stabilendo che «le agevolazioni di cui all’articolo 64, commi 6, (…), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024».

 

Dunque, la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023.

In altre parole, conclude l’Agenzia, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del D.L. 73/2021.

 

CCNL Funzioni Locali: report sulla trattativa in corso per il rinnovo 2022-2024

Al centro dell’incontro il confronto sugli aspetti retributivi e normativi. Le posizioni restano distanti, prossimo incontro per il 17 dicembre

La Uilf-Pl ha reso noto con un comunicato stampa del 2 dicembre 2024, il report sull’ottavo incontro tenutosi presso l’Aran per il rinnovo contrattuale del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Per quel che riguarda gli argomenti trattati, nella fattispecie, le clausole contrattuali proposte e modificate dall’Aran, le OO.SS. hanno ribadito la necessità di costituire il fondo risorse decentrare e di utilizzare il fondo dell’anno precedente, oltre al piano triennale del fabbisogno personale. Occorre anche estendere i tempi di vestizione a tutti i dipendenti del comporto che necessitano dell’uso della divisa. In materia di straordinario, l’Aran ha chiarito che la destinazione di risorse è legata ai progetti finanziati da norme comunitarie, nel rispetto del tetto del fondo. I Sindacati hanno espresso la propria contrarietà sull’utilizzo di risparmi derivanti dalla quota delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato. Per le ferie ad ore, si è chiesta l’estensione anche agli enti locali della disciplina prevista per le regioni. Sul welfare integrativo si è chiesto il finanziamento con le risorse a bilancio. 
Rispedita nuovamente al mittente la proposta dell’Aran di un incremento salariale di 128,00 euro, corrispondenti al 94% della somma complessiva di 136,00 euro, destinando la somma residua di 8,00 euro al finanziamento del fondo salario accessorio. Per quanto concerne questa quota, si potrà aggiungere al massimo lo 0,22% del monte salari 2021 da suddividersi tra comparto e EQ che andrebbe ad alimentare la parte variabile del Fondo. Tuttavia, questo potrà avvenire previa approvazione dell’attuale testo della legge di stabilità. Inoltre, non sono previsti arretrati contrattuali sull’anno 2022 e 2023. 
Il prossimo incontro è previsto per il 17 dicembre.